Ex forfettari, la plusvalenza per la vendita dell’auto è data dal corrispettivo meno il costo non ammortizzato
Se il veicolo del soggetto forfettario non viene utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività, la base imponibile su cui si applica l’Iva, è pari al 40% del corrispettivo corrisposto dal cessionario.
Qualora l’autovettura non sia utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, la base imponibile su cui si applica l’Iva, da riportare nella fattura elettronica di vendita all’atto della sua emissione, è pari al 40 per cento (ex articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972) del corrispettivo corrisposto dal cessionario, a norma dell’articolo 13, comma 5 del Dpr citato. In via di principio, ai fini reddituali, la quantificazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla vendita di un bene strumentale è determinata dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il suo costo non ammortizzato; pertanto, il risultato della (eventuale) base imponibile sarà strettamente correlato al trattamento fiscale, sotto forma di ammortamento, applicato complessivamente al cespite nel corso del suo utilizzo; in mancanza quindi di imputazione di quote di ammortamento, il costo fiscale sarà rappresentato dall’intero valore economico sostenuto all’atto del suo acquisto. Inoltre, per quanto incidentalmente possa interessare in questa sede, si evidenzia che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’ambito del regime forfettario non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime stesso.
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