Diritto

Aumenti di capitale a maggioranza semplice anche per le Srl

Le quotate possono deliberare entro giugno 2021 aumenti con nuovi conferimenti fino al 20 per cento

di Angelo Busani

Estesa anche alle Srl la normativa recata dal decreto Semplificazioni con l’intento di favorire il rafforzamento patrimoniale delle Spa: è questa la principale modifica che viene apportata in fase di conversione parlamentare all’articolo 44 del Dl 76/2020, il quale, nella versione vigente, reca infatti una disciplina inerente alle sole società emittenti azioni non quotate, azioni quotate e azioni negoziate in un sistema multilaterale.

La normativa in questione contiene alcune regole transitorie (valevoli cioè fino al 30 giugno 2021 e non più fino al 30 aprile 2021), altre sono modifiche “a regime”. Queste ultime consistono in alcune innovazioni dell’articolo 2441 del Codice civile:

- il nuovo comma 2 dell’articolo 2441 sancisce che l’offerta di opzione inerente a un aumento di capitale sociale deve essere depositata al Registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della società (o, in mancanza, depositata presso la sede sociale); e che per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel Registro delle imprese;

- il nuovo comma 3 dell’articolo 2441 sancisce che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori, per conto della società, nel mercato regolamentato o nel sistema di negoziazione, entro il mese successivo alla scadenza del termine per esercitare l’opzione, per almeno due sedute;

- il nuovo comma 4 dell’articolo 2441 sancisce che, in caso di aumento di capitale deliberato (da una società le cui azioni siano quotate in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale) nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea.

Quanto, invece, alle norme transitorie, viene disposto che, sino alla data del 30 giugno 2021 (il riferimento è da intendere alla data di svolgimento dell’assemblea), si possono deliberare – sia per le Spa che per le Srl – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (a condizione, però, che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale):

a) gli aumenti del capitale sociale con conferimenti in natura o di crediti (di cui agli articoli 2439, 2440 e 2441 del Codice civile);

b) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (di cui all’articolo 2443 del Codice civile).

Infine, sempre sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in un sistema multilaterale) possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, anche se non autorizzati da un’espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

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