Bonus investimenti sud: agevolazione tassabile
A differenza di precedenti analoghi bonus (il riferimento è in primis al bonus introdotto dalla legge 296/2006), la legge di Stabilità 2016 non dispone nulla circa la tassabilità o meno del credito d'imposta per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel silenzio della legge, la circolare dell'agenzia delle Entrate 34/E del 3 agosto 2016 (paragrafo 6) ha affermato che «il credito di imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini Irpef, Ires ed Irap, è da considerarsi come contributo tassabile».
In realtà, esistono anche argomenti per sostenere il contrario. Infatti, come già anticipato, il credito d'imposta previsto dalla legge di Stabilità 2016 è del tutto similare a precedenti interventi a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, dei quali costituisce un'ideale continuazione, seppure con alcune piccole differenze applicative. Le precedenti versioni del bonus prevedevano espressamente la non tassabilità dell'agevolazione.
Pertanto, ragioni sistematiche potrebbero condurre a sostenere che, pure in questo caso, il bonus non debba essere assoggettato a tassazione, anche in considerazione del fatto che, altrimenti, la stessa agevolazione prevista dalla legge verrebbe notevolmente svilita. A oggi, tuttavia, non esistono pronunce giurisprudenziali che possano confermare o smentire tale impostazione.
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