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Bonus per l’impianto fotovoltaico, per la detrazione serve l’accettazione del Gse

Possibile applicare la detrazione del Superbonus ma l’accettazione dell’istanza da parte del Gestore dei servizi energetici deve arrivare entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

Marco Zandonà

La domanda

Un contribuente esegue un lavoro trainato in superbonus per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Trattandosi di domanda di connessione in “iter semplificato”, la convenzione Gse verrà stipulata direttamente da E-Distribuzione senza che il contribuente presenti alcuna istanza diretta al Gse. Il contribuente, pertanto, è in possesso unicamente della ricevuta di E-Distribuzione a dimostrazione dell’avvenuto invio della richiesta di connessione del fotovoltaico. A riguardo si precisa che nella stessa domanda di connessione è inserita la richiesta della convenzione di ritiro dedicato al Gse e contestuale dichiarazione di avvalersi del superbonus. La convenzione Gse di prassi viene rilasciata dopo l’avvenuto allaccio da parte dei tecnici di E-Distribuzione. Avendo pertanto affidato la pratica ad E-Distribuzione si chiede se è possibile fruire del bonus in oggetto (anche in caso di sal) senza la necessità di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del Gse.
E. C. - Bergamo

La risposta è affermativa purché l’accettazione dell’istanza al Gse avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. L’articolo 119, commi 5- 7 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, prevede che tra gli interventi “trainati” dal 110%-90% sono compresi anche quelli per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati su edifici o su pertinenze degli edifici, e relativi sistemi di accumulo. L’agevolazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non autoconsumata ( cosiddetto “ritiro dedicato). A tal fine è necessaria la presentazione di un’apposita istanza al Gse, il quale effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza, al fine di verificare se l’impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo. Al termine della predetta istruttoria, il Gse comunica a mezzo mail al contribuente l’accettazione dell’istanza, che a sua volta è propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. Dopo aver ricevuto l’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al Gse, il quale provvederà a perfezionare il contratto. In merito, la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, punto 3.4.3 ha precisato che la fruizione del 110% è possibile dal momento in cui il Gse comunica l’accettazione della suddetta istanza, senza dover attendere il successivo perfezionamento del contratto e quindi anche l’allacciamento alla rete. Nella risposta a interpello della Dre Veneto 907-1110/2022 è stato, infine, precisato che l’accettazione dell’istanza da parte del Gse può pervenire anche dopo il termine della scadenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione. In pratica, si può procedere a tutti gli adempimenti necessari per fruire del 110% (fine lavori al Comune, Sal finale a Enea, ecc), in attesa di ricevere l’accettazione del Gse al più tardi entro il termine della dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo, anche in caso di opzione per la cessione del credito è possibile procedere alla comunicazione all’agenzia delle Entrate (a Sal o fine lavori) anche prima dell’accettazione da parte del Gse purché la stessa avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si sono sostenute le spese. Anche nell’ipotesi in cui l’istanza viene presentata tramite E-distribuzione (la società di distribuzione che opera nel settore della distribuzione e della misura di energia elettrica e che si occupa di dividere energia elettrica, ripartire o assegnare fra più persone o in più luoghi) è sufficiente la mera presentazione dell’istanza in nome e per conto del soggetto beneficiario del 110%, purché poi pervenga l’accettazione, anche tramite e-distribuzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese.

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