Un contribuente esegue un lavoro trainato in superbonus per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Trattandosi di domanda di connessione in “iter semplificato”, la convenzione Gse verrà stipulata direttamente da E-Distribuzione senza che il contribuente presenti alcuna istanza diretta al Gse. Il contribuente, pertanto, è in possesso unicamente della ricevuta di E-Distribuzione a dimostrazione dell’avvenuto invio della richiesta di connessione del fotovoltaico. A riguardo si precisa che nella stessa domanda di connessione è inserita la richiesta della convenzione di ritiro dedicato al Gse e contestuale dichiarazione di avvalersi del superbonus. La convenzione Gse di prassi viene rilasciata dopo l’avvenuto allaccio da parte dei tecnici di E-Distribuzione. Avendo pertanto affidato la pratica ad E-Distribuzione si chiede se è possibile fruire del bonus in oggetto (anche in caso di sal) senza la necessità di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del Gse. E. C. - Bergamo
La risposta è affermativa purché l’accettazione dell’istanza al Gse avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. L’articolo 119, commi 5- 7 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, prevede che tra gli interventi “trainati” dal 110%-90% sono compresi anche quelli per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati su edifici o su pertinenze degli edifici, e relativi sistemi di accumulo. L’agevolazione è subordinata...