Bonus mobili anche per la sostituzione di caldaia
La risposta è affermativa. Il bonus mobili (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it), si rende applicabile anche in presenza di sostituzione di caldaia relativa a singola unità immobiliare che fruisce della detrazione del 50% sia come intervento di risparmio energetico che come intervento di manutenzione straordinaria.
Pertanto, se l’intervento consiste in una sostituzione di caldaia all’interno di singola unità immobiliare è possibile fruire anche del bonus mobili (detrazione del 50% delle spese sostenute sino a un massimo di 10mila euro). Ai fini della documentazione, è sufficiente la certificazione del produttore in cui sono descritte le caratteristiche tecniche della caldaia. L’Enea renderà disponibili a breve (ancora non sono state pubblicate) le schede che i contribuenti, che intendono usufruire della detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione, dovranno inviare per fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del risparmio energetico conseguito con gli interventi di recupero edilizio.
Quest’obbligo informativo è un nuovo adempimento, introdotto dalla legge 205/2017, di “Bilancio 2018”. La legge di Bilancio 2018, infatti, aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 16 del decreto legge 63/2013, ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50%, che consente anche l’accesso al “bonus mobili”.
Questa novità, già evidenziata dall’agenzia delle Entrate con l’aggiornamento della Guida sulle ristrutturazioni edilizie, è stata introdotta al fine di consentire all’Enea di effettuare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, laddove tali lavori comportino anche un efficientamento energetico dell’immobile. L’informativa dovrà essere fornita tramite la compilazione di apposite schede, che, da anticipazioni dell’Enea, sono in preparazione e saranno rese note a breve.
Verranno inoltre definite le tipologie di interventi per i quali dovrà essere inviata la scheda e le modalità di intervento. L’obbligo riguarderà presumibilmente tutte quelle categorie di lavori che, non potendo rientrare tra gli interventi che possono accedere all’Ecobonus, sono comunque agevolati con la detrazione Irpef del 50% come interventi di risparmio energetico, ai sensi della lettera f), dell’articolo 16 del DL 63/13. È il caso, ad esempio, proprio dell’installazione di caldaie o di finestre comprensive di infissi, installate nell’ambito di un intervento effettuato su un’abitazione, qualora tali opere siano prive dei requisiti tecnici necessari per accedere all’Ecobonus.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5