Chi non ha pagato la rottamazione può riprendere la dilazione precedente
Secondo quanto precisato per la precedente rottamazione dalla allora Equitalia e dall’agenzia delle Entrate, qualora il debitore non avesse pagato o pagato tardivamente o in misura insufficiente (anche per pochi euro) la prima rata o la totalità delle somme dovute, pur non potendo più accedere alla definizione, avrebbe potuto riprendere il pagamento delle rate sospese in precedenza, a condizione di non essere già decaduto dalla precedente dilazione e senza beneficiare ovviamente dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Pertanto, si ritiene che i predetti chiarimenti valgano anche per la nuova rottamazione.
Detto questo, però, salvo documenti di prassi sopravvenuti per ogni situazione dubbia, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli dell’agente della riscossione per verificare in che maniera gestire la problematica, con esiti potenzialmente imprevedibili.
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