L'esperto rispondeImposte

Contabilità semplificata, errore di registrazione non sanzionabile

di Giovanni Petruzzellis

La domanda

In tema di nuova contabilità semplificata, considerato che i principi cui fare riferimento per determinare il momento in cui i componenti per cassa rilevano agli effetti della determinazione del reddito sono quelli civilistici in tema di adempimento. Eventuali difformità di data di registrazione contabile che non incidano in maniera sostanziale sulla determinazione del reddito (data difforme ma ricadente nello stesso anno fiscalmente rilevante), possano considerarsi meri «errori di forma» e quindi non inficiare il risultato effettivo dell’esercizio, non comportando possibili sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria?

Per rispondere al quesito occorre premettere che le regole di determinazione del reddito delle imprese minori, disciplinate dall’articolo 66 del Tuir, seguono un regime solo improntato alla cassa e non di cassa pura. Se da un lato, infatti, i ricavi e le spese afferenti la gestione caratteristica rilevano al momento di effettuazione del pagamento (salvo non sia esercitata l’opzione per il criterio delle registrazioni Iva), numerosi altri componenti positivi e negativi continuano a rilevare secondo il criterio di competenza.
Sul piano sanzionatorio, per rispondere alla domanda, è opportuno richiamare l’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997, secondo cui «non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/97). Nel caso riportato dal lettore, pertanto, un errore compiuto in fase di registrazione, con l’imputazione di un componente finanziario in una data prossima a quella effettiva, purché compresa nel medesimo anno, avrebbe natura meramente formale, risultando non sanzionabile poiché non in grado di incidere sull’attività di controllo.

Invia un quesito all’Esperto Risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©