Contabilità semplificata, errore di registrazione non sanzionabile
Per rispondere al quesito occorre premettere che le regole di determinazione del reddito delle imprese minori, disciplinate dall’articolo 66 del Tuir, seguono un regime solo improntato alla cassa e non di cassa pura. Se da un lato, infatti, i ricavi e le spese afferenti la gestione caratteristica rilevano al momento di effettuazione del pagamento (salvo non sia esercitata l’opzione per il criterio delle registrazioni Iva), numerosi altri componenti positivi e negativi continuano a rilevare secondo il criterio di competenza.
Sul piano sanzionatorio, per rispondere alla domanda, è opportuno richiamare l’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997, secondo cui «non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/97). Nel caso riportato dal lettore, pertanto, un errore compiuto in fase di registrazione, con l’imputazione di un componente finanziario in una data prossima a quella effettiva, purché compresa nel medesimo anno, avrebbe natura meramente formale, risultando non sanzionabile poiché non in grado di incidere sull’attività di controllo.
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