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Crediti d’imposta edilizi compensabili sia con le imposte sia con gli acconti

Il credito può essere utilizzato in compensazione con i debiti tributari e contributivi, a con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso

Rosanna Acierno

La domanda

Essendo interessato all’acquisto di crediti edilizi ed avendo trovato una impresa edile disposta a cederli, vorrei chiedere se sono compensabili, per esempio, i crediti inseriti nel cassetto fiscale 2023 con tutte le imposte pagabili con il modello Redditi 2023 sui redditi 2022. Inoltre se sono anche compensabili gli anticipi da versare nel 2023.
G. C. - Torino

La risposta è affermativa. Tuttavia, è opportuno fare le seguenti precisazioni. Il credito di imposta acquistato viene iscritto dall’agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del cessionario entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la comunicazione di opzione di cessione è stata presentata all’agenzia delle Entrate. Per poter essere utilizzato, il credito di imposta che viene iscritto dall’agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del cessionario, deve essere accettato con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. Una volta accettato, il credito di imposta può essere utilizzato dal cessionario anche mediante compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, ai sensi del comma 3, articolo 121 del Dl 34/2020, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, tenendo presente che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’utilizzo della prima quota annuale del credito di imposta, che sorge in capo al cessionario che lo acquista, può avere luogo «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione» di esercizio della opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese». Esemplificando con riguardo all’esercizio di un’opzione di cessione relativa a spese sostenute nell’anno 2022, ne consegue che:
- in caso di corretta ricezione della "Comunicazione" nei mesi di ottobre o novembre 2022, la prima quota annuale di credito di imposta può essere utilizzata in compensazione da cessionari a partire dal 1° gennaio 2023;
- in caso di corretta ricezione della "Comunicazione" nel mese di dicembre 2022, la prima quota annuale di credito di imposta può essere utilizzata in compensazione da cessionari a partire dal 10 gennaio 2023;
- in caso di corretta ricezione della "Comunicazione" nel mese di gennaio 2023, la prima quota annuale di credito di imposta può essere utilizzata in compensazione da cessionari e fornitori a partire dal 10 febbraio 2023.

L’utilizzo in compensazione di ciascuna quota annuale del credito di imposta che sorge in capo al cessionario che lo acquista, ha luogo senza preclusione alla compensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi, di cui all’articolo 31, comma 1 del Dl 78/2010, senza limite massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare, di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 senza limite massimo di compensazioni effettuabili nell'anno solare utilizzando crediti di imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all’articolo 1, comma 53 della legge 244/2007.
Il modello F24 recante l’utilizzo del credito in compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Infine, si fa rilevare che ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020, nel caso di esercizio della opzione per la cessione del credito, il beneficiario del bonus edilizio deve dotarsi di:
- una attestazione di congruità delle spese sostenute, rilasciata da tecnici abilitati secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del Dl 34/2020;
- un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la spettanza del bonus edilizio, per la cui fruizione viene esercitata una delle due opzioni di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020.
I predetti obblighi di attestazione di congruità delle spese e rilascio del visto di conformità dei dati sono stati introdotti dal Dl 157/2021 (c.d. "decreto Antifrodi") con decorrenza 12 novembre 2021.

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Da giovedì 19 gennaio aprirà il Forum speciale, abbinato a Telefisco 2023, il convegno annuale del Sole 24 Ore in agenda giovedì 26 gennaio: sarà possibile inviare gratuitamente un quesito ai relatori e agli esperti. Le risposte alle domande di interesse generale saranno pubblicate online e sul quotidiano a partire dal 31 gennaio.

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