L'esperto rispondeAdempimenti

Detraibilità in bilico per l’affitto in caso di frequenza del corso all’estero

di Alfredo Calvano

La domanda


Uno studente universitario italiano iscritto in un’università italiana partecipa al progetto Erasmus presso un’università in spagna per sei mesi nel 2018.
I canoni di locazione che pagherà in spagna per questi mesi potranno essere detratti nella dichiarazione dei redditi del padre nel 2019, anche se l’articolo 15, comma 1 lettera i- sexies non disciplina esplicitamente il progetto Erasmus ma così recita «...studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territori di uno stato membro dell’Unione europea...»? Anche la circolare 7/E del 04/04/2017 non chiarisce tale casistica in maniera più esplicita.

La prospettata tematica della detraibilità dei canoni di locazione sostenuti all’estero (comunque in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo) da studenti universitari rientranti nel programma Erasmus, si ritiene che meriti un intervento risolutore ufficiale, considerata anche la frequenza delle situazioni interessate. Secondo un’interpretazione strettamente letterale (e più che altro cautelativa) della norma (lettera i-sexies articolo 15 del Tuir), ogni ipotesi di studi accademici compiuti senza il coesistente presupposto formale dell’«iscrizione» presso l’università straniera, dovrebbe precludere il diritto alla detrazione del canone di locazione sostenuto dallo studente nello Stato estero. A parere di chi scrive, invece, il dato fattuale si dotrebbe apprezzare come prevalente su quello lessicale, nel senso di poter considerare la mera “frequenza” di un corso universitario Erasmus all’estero (peraltro con il contemporaneo sostenimento di esami) alla stregua di un’ordinaria iscrizione, almeno per quanto riguarda l’ambito fiscale di cui si argomenta, considerate altresì le specifiche modalità con le quali questi corsi vengono organizzati e svolti.

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