Dichiarazioni d’intento, l’utilizzo del plafond va verificato all’atto dell’operazione
La fornitura di beni consegnati e fatturati a dicembre 2020 è coperta dalla lettera d'intento inviata nei primi mesi del 2020
La situazione descritta non necessita di azioni correttive e nessuna sanzione deve essere pagata. È corretto che le fatture pervenute elettronicamente dopo il 31 dicembre siano state annotate dal cliente, esportatore abituale, in gennaio 2021. L’utilizzo del plafond deve essere verificato nel momento di effettuazione dell’operazione (esempio, consegna del bene) e non quando la fattura è stata registrata (circolare agenzia delle dogane 8/D/2003). Quindi, la fornitura di beni consegnati e fatturati in dicembre 2020 è coperta dalla lettera d'intento inviata nei primi mesi del 2020. Pertanto, nel caso specifico è corretto che la dichiarazione Iva 2022, per l'anno 2021, riporti l’operazione nel rigo VF17 (acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond). Ove fosse rilevata un’anomalia, per l’omessa compilazione del quadro VC, il contribuente può agevolmente spiegare le ragioni che legittimano il comportamento adottato.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5