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Dichiarazioni d’intento, l’utilizzo del plafond va verificato all’atto dell’operazione

La fornitura di beni consegnati e fatturati a dicembre 2020 è coperta dalla lettera d'intento inviata nei primi mesi del 2020

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di Giorgio Confente

La domanda

Un contribuente risultava essere «esportatore abituale» nel 2019, qualifica non più integrata nel 2020. Nei primi mesi del 2020, ha, pertanto, inviato dichiarazioni di intento ai propri fornitori, nel rispetto del limite del plafond disponibile. Due fornitori hanno trasmesso a fine dicembre 2020 un paio di fatture in regime di “non imponibilità Iva ex articolo 8, secondo comma”, decreto Iva, Dpr 633/1972, richiamando le rispettive lettere di intento ricevute ad inizio 2020 (nel rispetto del plafond ivi esposto). Le fatture in questione sono, tuttavia, pervenute (elettronicamente) al contribuente nei primi giorni del mese di gennaio 2021 e, quindi, ivi registrate in regime di “non imponibilità”. Si chiede se è possibile regolarizzare la non corretta “registrazione”, eventualmente invocando una delle soluzioni proposte dalla risoluzione 16/E/2017 e che tipo di sanzione pagare (il contribuente è risultato a credito per tutto il 2020).
Come regolarizzare/indicare in dichiarazione Iva 2022, per il 2021, quanto sopra?
R.P. – Treviso

La situazione descritta non necessita di azioni correttive e nessuna sanzione deve essere pagata. È corretto che le fatture pervenute elettronicamente dopo il 31 dicembre siano state annotate dal cliente, esportatore abituale, in gennaio 2021. L’utilizzo del plafond deve essere verificato nel momento di effettuazione dell’operazione (esempio, consegna del bene) e non quando la fattura è stata registrata (circolare agenzia delle dogane 8/D/2003). Quindi, la fornitura di beni consegnati e fatturati in dicembre 2020 è coperta dalla lettera d'intento inviata nei primi mesi del 2020. Pertanto, nel caso specifico è corretto che la dichiarazione Iva 2022, per l'anno 2021, riporti l’operazione nel rigo VF17 (acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond). Ove fosse rilevata un’anomalia, per l’omessa compilazione del quadro VC, il contribuente può agevolmente spiegare le ragioni che legittimano il comportamento adottato.

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