L'esperto rispondeImposte

Ecobonus, niente cessione del credito senza acconti entro il 30 marzo 2024

La condizione del pagamento dell’acconto si riferisce al singolo intervento agevolato e non al titolo edilizio complessivo

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di Marco Zandonà

La domanda

Un privato ha presentato un permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia nell’anno 2022, ha eseguito i lavori di miglioramento sismico e ha ceduto la relativa detrazione ad un istituto di credito. Nel 2024 sta completando la ristrutturazione con gli interventi di efficientamento energetico (isolamento termico pareti opache, sostituzione impianto termico e sostituzione serramenti) per i quali usufruisce dell'ecobonus ordinario. Per tali interventi non sono ancora stati pagati acconti alla data del 30 marzo 2024. È possibile procedere con la cessione del credito o lo sconto in fattura? La condizione del pagamento dell’acconto prima del 30 marzo 2024 si riferisce al singolo intervento agevolato e pertanto si è esclusi dalla possibilità di cessione o prende a riferimento il titolo edilizio e pertanto avendo già pagato nel 2023 gli interventi di miglioramento sismico si rientra nella possibilità di cedere il credito?
M. D. - Padova

Nel caso descritto, la possibilità di cedere il credito d’imposta relativo agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus ordinario, articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022, articolo 14, Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), dipende dal rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 5, del Dl 39/2024, convertito con modificazioni dalla legge 67/2024.

In particolare, per poter ...