Gli emolumenti al medico in pensione vanno tra i redditi diversi nel 730
La sentenza a Sezioni unite della Cassazione (8059/2016) ha sancito il principio in base al quale i pagamenti di onorari professionali avvenuti (anche molto tempo) dopo la cessazione della partita Iva da parte del percettore, sono comunque da assoggettare a questo tributo. Nel caso rappresentato da lettore , trattandosi di prestazioni sanitarie, non sussiste la considerata obbligazione tributaria,ma permane pur sempre quella ai fini reddituali, in relazione alle quale il consesso giudicante non ha affrontato il problema sotto il profilo strettamente operativo. Risulta prevalente l’orientamento di inquadrare ,in ambito reddituale, i proventi così conseguiti nella categoria dei redditi diversi di cui alla lettera l, articolo 67 del Tuir (con contestuale scomputo della ritenuta a titolo d’acconto subita alla fonte), pur nella consapevolezza che si verifica inevitabilmente un’asimmetria (almeno sotto l’aspetto formale - poiché, a ben vedere, sotto quello sostanziale il debito di imposta viene, nell’uno e nell’altro caso, «regolarmente onorato» ) con quanto appena considerato ai fini Iva, laddove dovuta. È intuibile come in questo scenario occorra la formalizzazione di una soluzione interpretativa, in sede amministrativa o legislativa.
Fatte valide queste considerazione, il contribuente è legittimato ad utilizzare il modello 730 poiché è possibile includervi anche la fattispecie impositiva, come reddito diverso, di cui trattasi.
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