Imposte

Nel gruppo Iva coordinamento anche a una persona fisica

Il principio di diritto 9/2020 delle Entrate: il vincolo economico è soddisfatto se l’attività avvantaggia le controllate

Verifiche puntuali sulla sussistenza di tutti e tre i vincoli previsti dal legislatore per la costituzione di un gruppo Iva. L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 9/2020 del 27 luglio, ha individuato e ribadito taluni principi già espressi in precedenza, con riferimento alla sussistenza di vincoli finanziario, economico e organizzativo, richiesti dal legislatore affinché possa istituirsi un gruppo Iva.

Per quanto concerne il vincolo finanziario, il comma 1, dell’articolo 70-ter del Dpr 633/1972 dispone che si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra gli stessi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ovvero quando questi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

Ebbene, al riguardo, l’agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare che il riferimento al «medesimo soggetto» senza alcun espresso riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva Iva dello stesso o alla sua natura (i.e. persone fisica o giuridica) non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo Iva possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.

In tal caso il gruppo Iva sarà formato dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla persona fisica, che resterà esclusa dal perimetro di consolidamento, fermo restando, comunque, che il predetto vincolo deve sussistere, in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018, al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del soggetto passivo unico (i.e. gruppo Iva) e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto.

Peraltro, in forza della presunzione di cui al citato articolo 70-ter, comma 4, del decreto Iva, secondo cui «se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo», il riscontro del vincolo finanziario è, di per sé, sufficiente, per la valida costituzione del gruppo Iva.

Precisa comunque l’Agenzia che il vincolo economico si può considerare verificato quando l’attività che la controllante fornisce alle controllate è suscettibile di avvantaggiare lo svolgimento dell’attività economica delle stesse. Con riferimento al vincolo organizzativo, inoltre, esso si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento in via di diritto o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto, anche estraneo al gruppo, come avviene nelle ipotesi in cui colui che esercita il controllo è una persona fisica, non soggetto passivo Iva.


Nel principio di diritto 9/2020, l’agenzia delle Entrate ha sostenuto che il coordinamento tra gli organi decisionali che vale a realizzare il vincolo organizzativo, può concretizzarsi nella interazione fra gli stessi, anche mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che impongono la partecipazione al gruppo Iva, tra cui la persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del gruppo.

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