Partita Iva sbagliata, non occorre la nota di variazione
L’interpello 133/2020 dettato per il gruppo Iva contiene un chiarimento generale sulla gestione delle autofatture
Per il gruppo Iva, in caso di emissione di autofattura del cliente, il fornitore non potrà emettere nota di variazione per la fattura originaria, ma dovrà semplicemente annotare l'autofattura stessa nei registri Iva. Con la risposta a interpello 133/E, pubblicata ieri 18 maggio 2020, l'agenzia delle Entrate nell'occuparsi dei documenti emessi nei confronti del gruppo Iva, contenenti solamente la partita Iva del partecipante e non anche quella di gruppo, ha chiarito più in generale, con un apprezzabile atteggiamento pragmatico, le modalità di gestione da parte del fornitore delle autofatture, prodotte dal cessionario/committente, finalizzate a regolarizzarne la mancata emissione nei termini o la loro irregolarità.
L'istanza è stata formulata dal titolare di una impresa individuale che, dopo avere emesso a novembre 2019 una fattura nei confronti di un committente (partecipante a un Gruppo Iva), con la partita Iva di quest'ultimo e non del gruppo ha verificato, a gennaio 2020, la presenza nel proprio cassetto fiscale di una autofattura emessa dal cliente con indicazione corretta della partita Iva del gruppo. La regolarizzazione a cura del committente è avvenuta sulla base di quanto indicato nella risoluzione 72/E del 1° agosto 2019 secondo cui la fattura ricevuta dal gruppo Iva, con indicazione della partita Iva del singolo aderente ante adesione, in luogo della partita Iva di gruppo, è da considerarsi irregolare e, quindi, da regolarizzare mediante la modalità indicata dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del Dlgs 471/97.
Al di là della opinabile posizione assunta dal fisco con tale risoluzione, in relazione alla modalità di regolarizzazione di una fattura emessa al partecipante e non al gruppo Iva, tornando all'istanza di interpello in commento, per esercitare la detrazione dell'Iva originariamente addebitata con fattura, poi regolarizzata, il fornitore riteneva di potere emettere una nota di variazione entro la data di presentazione della dichiarazione Iva 2019 così da operare per tempo una variazione in diminuzione.
Come precisato dalle Entrate, la regolarizzazione da parte del cliente mediante autofattura presupponeva una preventiva comunicazione al fornitore dell'errore commesso così da dargli la possibilità di trasmettere una nota di variazione a storno della fattura errata ed emissione del documento corretto. Solamente nel caso in cui il fornitore non avesse provveduto a correggere la precedente dichiarazione il cliente per poter correttamente operare la detrazione avrebbe dovuto trasmettere l'autofattura allo SdI.
Il fornitore a questo punto, laddove non riceva preventivamente alcuna comunicazione dal cliente circa l'errore commesso e in ogni caso non lo abbia regolarizzato mediante trasmissione di nota di credito con riemissione della fattura attiva corretta, potrà comunque, una volta riscontrata nel proprio cassetto fiscale l'emissione di autofattura con codice TD20 da parte del cliente, procedere, senza variare la precedente fattura a debito, ad annotare nei registri Iva (solo per memoria) e conservare l'autofattura. in effetti, come precisa l'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione con l'inserimento della corretta partita Iva viene assimilata dal fisco ad una regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, lettera b del Dlgs 471/97 senza variazione dell'imposta.
Sul punto si ritiene che l'assimilazione “dell'errore” all'irregolarità dell'art. 6 comma 8 seppur funzionale a far allineare il SdI e i dati delle parti non risponde perfettamente alla ratio della norma e dovrebbe specialmente in caso di istituzione di un gruppo Iva essere dal fisco rimeditato.