La scelta del regime è preventiva per gruppi Iva e Asd
Le indicazioni per il versamento del 30 giugno
Con la dichiarazione in scadenza il 30 giugno è bene aver chiaro il quadro delle scelte fatte e da fare in relazione ai regimi Iva (e non solo). La generalità delle opzioni e delle revoche (la materia è disciplinata dal Dpr 442/1997) forma oggetto di una mera comunicazione “a posteriori” che avviene compilando il quadro VO del dichiarativo (da allegare al modello redditi, per chi è esonerato dalla dichiarazione) al fine di dare notizia del comportamento tenuto nell’anno precedente.
È invece una scelta “a priori” quella per la liquidazione di gruppo dell’imposta (articolo 73, Dpr 633/72), da esprimere mediante compilazione del quadro VG della dichiarazione. Chi presenta tale quadro, applica quindi la liquidazione “consolidata” dall’inizio del 2020.
Anche quella per la costituzione del Gruppo Iva (articolo 70 quater, Dpr 633/72) è un’opzione da esercitare preventivamente. Entro il 30 settembre 2020, se si vuole che il nuovo soggetto passivo operi dal primo gennaio 2021. Chi opta dopo (fino al 31/12 di quest’anno) fa invece slittare l’opzione al 2022. Per chi sta valutando questa scelta potrebbe essere utile capire se e come sarà modificata la disciplina sui prestiti/distacchi di personale (legge 67/1988) oggetto della recente sentenza della Corte Ue nella causa C-94/19. Un intervento normativo che ne stabilisca l’imponibilità anche in caso di solo rimborso del costo, potrebbe infatti ulteriormente spingere all’opzione le strutture con soggetti in regime di pro-rata e rilevanti “passaggi” di personale.
È di tipo preventivo anche la decisione per l’applicazione del regime speciale della legge n. 398/1991. La comunicazione va indirizzata alla Siae prima dell’inizio dell’anno solare e va ribadita “ex post” nel quadro VO. Fra le varie opzioni, si ricorda che i contribuenti “multi-attività” possono scegliere l’applicazione separata dell’imposta. Chi ha separato le attività dal 2019 effettua la comunicazione nel modello di prossima presentazione. Stessa cosa per chi si è avvalso nel 2019 della dispensa dagli obblighi di fatturazione/registrazione delle operazioni esenti ex articoli 36-bis del decreto Iva (si opta nel rigo VO5). Sono invece interessati all’opzione di cui al rigo VO33 i forfetari (legge 190/2014) che hanno abbandonato il regime già nel 2019, scegliendo di applicare da tale anno e per (almeno) un triennio le regole ordinarie per Iva e redditi.
L’unica novità del modello Iva 2020 in materia di opzioni è la scelta per il regime ordinario (Iva e redditi) adottato nel 2019 dai produttori agricoli esercenti attività di enoturismo (articolo 1, commi 502-505, legge 205/2017). Infine, per effetto del recepimento della direttiva Ue 2017/2455 (il Dlgs 45/2020 è andato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno), le prestazioni di servizi elettronici (e di telecomunicazione/radiodiffusione) a privati comunitari d’importo non superiore a 10mila euro annui sono imponibili in Italia in base alle nuove regole.
Resta possibile (oggi è un obbligo) applicare l’Iva dello Stato Ue del cliente, previa opzione che, in base al nuovo articolo 7-octies, comma 4, Dpr 633/72, sarà comunicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno di manifestazione della scelta.