L'esperto rispondeImposte

I crediti d’imposta da Dta possono essere compensati, ceduti o chiesti a rimborso

Il cessionario può solo monetizzare i crediti Dta richiesti a rimborso e successivamente ceduti

di Tommaso Landi

La domanda

L'agenzia delle Entrate ha assunto posizioni contraddittorie sull’uso dei crediti d’imposta derivanti da Dta (Deferred tax asset-attività per imposte anticipate) ceduti a terzi; difatti, recentemente ha escluso la compensazione per il cessionario, ammettendo solo il rimborso, in contrasto con la precedente risoluzione 32/E/2025. Vorrei sapere se i Dta, per i quali non sia stato richiesto rimborso, sono ammessi a cessione e impiegabili dai cessionari senza limiti di importo in compensazione direttamente in F24.
R. P. - Savona

La risposta è positiva. La normativa di riferimento permette diversi utilizzi del credito d’imposta da Dta:

In proposito, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per i crediti Dta richiesti a rimborso e successivamente ceduti, la disciplina di cui all’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 stabilisce che il cessionario non può cedere ulteriormente il credito e, aspetto fondamentale, non può utilizzare il credito in compensazione, ma solo monetizzarlo tramite incasso del rimborso. Questo principio esclude...