I crediti d’imposta da Dta possono essere compensati, ceduti o chiesti a rimborso
Il cessionario può solo monetizzare i crediti Dta richiesti a rimborso e successivamente ceduti
La risposta è positiva. La normativa di riferimento permette diversi utilizzi del credito d’imposta da Dta:
- compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997;
- cessione ex articoli 43-bis e 43-ter del Dpr 602/1973;
- richiesta di rimborso.
In proposito, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per i crediti Dta richiesti a rimborso e successivamente ceduti, la disciplina di cui all’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 stabilisce che il cessionario non può cedere ulteriormente il credito e, aspetto fondamentale, non può utilizzare il credito in compensazione, ma solo monetizzarlo tramite incasso del rimborso. Questo principio esclude...





