Contabilità

I fatti rilevanti successivi vanno esposti in assemblea

Come vanno gestiti, secondo i principi contabili, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

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di Andrea Vasapolli

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si dividono in tre categorie. I fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si sono manifestate successivamente a tale data. I fatti di competenza dell’esercizio successivo, in quanto indicativi di condizioni sorte successivamente alla data della sua chiusura. I fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale, dei quali non si tratterà in questo articolo.

Con riferimento alla prima tipologia di fatti (fatti successivi da rilevare in bilancio) i principi contabili (Oic 29 - Ias 10) prevedono che gli stessi devono essere recepiti nei valori di bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.

I principi contabili nazionali e internazionali sopra menzionati prevedono, invece, che della seconda tipologia di fatti, essendo di competenza dell’esercizio successivo, non si tiene conto nella determinazione dei valori di bilancio. Tuttavia gli stessi, se rilevanti, devono essere illustrati nella nota integrativa (fatti rilevanti successivi solo da menzionare). In merito a tali fatti l’articolo 2427, comma 1, n. 22-quater, del Codice civile, prevede che nella nota integrativa devono essere illustrati «la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio». Lo Ias 10 precisa che, con riferimento ai fatti rilevanti successivi solo da menzionare, in nota integrativa si deve dare informativa in merito: a) alla natura del fatto; b) alla stima degli effetti economici, patrimoniali e finanziari prospettici ovvero all’impossibilità di effettuare tale stima.

Per l’Oic 29 sono rilevanti quei fatti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. Analogamente, per lo Ias 10 (come modificato a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2020) sono rilevanti quei fatti la cui mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci prendono sulla base degli stessi.

Sia dei fatti successivi da rilevare in bilancio, sia dei fatti rilevanti successivi solo da menzionare, se ne tiene conto se sono avvenuti entro il termine di formazione (per le imprese Oic adopter) o di pubblicazione (per le società Ias adopter) del bilancio, che in entrambi i casi di norma coincide con la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori (Oic 29 – Ias 10).

L’Oic 29 prevede, inoltre, che dei fatti successivi da rilevare in bilancio verificatisi tra la data di predisposizione dello stesso e la data dell’assemblea chiamata ad approvarlo, si deve tenere conto, riapprovando il bilancio, se tali fatti hanno un effetto rilevante sul bilancio. Nulla in merito prevede lo Ias 10.

I principi contabili nazionali e internazionali nulla prevedono, invece, per i fatti rilevanti successivi solo da menzionare verificatisi nel periodo compreso tra la data di predisposizione del bilancio e quella dell’assemblea chiamato ad approvarlo. Eppure in tale arco di tempo possono accadere fatti rilevanti la cui conoscenza è in grado di incidere o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori del bilancio, a maggior ragione in un momento di crisi come questo dovuto alla pandemia da Covid-19, in cui gli scenari possono velocemente mutare in maniera significativa.

In merito riteniamo che quanto previsto agli articoli 2446, comma 1, 2482-bis, comma 3, 2501-quinquies, comma 3, e 2506-ter, comma 1, del Codice civile, per cui gli amministratori sono tenuti a dare conto in sede assembleare dei fatti di rilievo avvenuti, rispettivamente, dopo la redazione della relazione sulle perdite manifestatesi ovvero dopo la redazione del progetto di fusione o di scissione, rappresenti un principio generale del nostro ordinamento di obbligo di aggiornamento dell’informativa in capo agli amministratori. Riteniamo, pertanto, che gli stessi siano tenuti a esporre, in sede di assemblea chiamata all’approvazione del bilancio, i fatti rilevanti successivi solo da menzionare avvenuti dopo che l’organo amministrativo ha approvato la bozza di bilancio.

Fornendo di tale informativa adeguata esposizione in sede di redazione del verbale assembleare, che viene depositato al Registro delle imprese unitamente al bilancio, si fornisce tale informativa anche alla generalità degli stakeholders.

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