L'esperto rispondeImposte

Il forfettario non dichiara tra i compensi le spese anticipate per conto del cliente

Le somme indicate nella certificazione unica con il codice 22 (tra cui rientrano i bolli e le spese postali) non sono compensi professionali

di Paolo Meneghetti

La domanda

Nel caso di un contribuente forfettario, si ritiene che i compensi certificati da certificazione unica con codice 24 vanno dichiarati come compenso, mentre le somme certificate con codice 22 non vanno dichiarate nel quadro LM, in quanto si tratta di spese anticipate (ad esempio, bolli, spese postali, ecc.). È corretto oppure nel quadro LM va indicata la somma di quanto certificato con codice 22 più codice 24?
G. S. – Milano

A parere di chi scrive, l'imponibilità o meno delle somme erogate al contribuente forfettario non deriva in modo diciamo così “meccanico ed automatico” dal codice utilizzato nella certificazione unica, ma dalla natura giuridica delle somme. Questo è l’elemento fondamentale nel senso che il codice utilizzato nella certificazione altro non è se non la conseguenza di una diversa natura giuridica delle somme corrisposte. Il soggetto forfettario sottopone a tassazione, tra i vari componenti positivi di reddito, solamente i ricavi (impresa) o i compensi (professionista). Altre somme, quali anticipazioni di costi sostenuti in nome e per conto del cliente e rimborsate da quest’ultimo (che non sono rappresentate da mere spese postali o di bollo riaddebitate al cliente, ma, al contrario, di costi specificatamente intestati al committente e anticipati dal contribuente forfettario), non sono da tassare in quanto non rientrano nella nozione di compensi ex articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Le somme indicate nel codice 22, a condizione che in tale codice siano inseriti meramente costi anticipati in nome e per conto, non vanno tassate e quindi inserite nel quadro LM. In definitiva, si conviene nella sostanza con quanto sostenuto nel quesito, le somme indicate con il codice 22, che deve essere compilato come sopra descritto, non vanno inserite nel quadro LM, ma non tanto perché vi sia una norma che lega il codice 22 alla non tassazione, ma perché si tratta di somme che non sono definibili compensi professionali.

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