Il mancato visto non è punibile se non si rilevano anomalie
La sanzione non è dovuta. Il visto di conformità ha lo scopo di certificare la corrispondenza tra i dati esposti nelle dichiarazioni e quelli desunti dalla contabilità e dalla relativa documentazione, e ha soprattutto l’obiettivo di prevenire errori, irregolarità o frodi (articolo 34, comma 3, lettera c, Dlgs 241/1997). Adempie pertanto a una funzione puramente precauzionale rispetto ai controlli dell'amministrazione finanziaria, e si svuota di significato quando dagli accertamenti dell'ufficio non siano emerse anomalie rispetto ai crediti vantati. L'agenzia delle Entrate ha dunque inflitto una sanzione per una violazione sostanziale inesistente («una mera violazione formale senza alcun debito di imposta»), e riteniamo che il destinatario possa impugnarla con successo davanti alla Commissione tributaria.
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