La domanda

Un’associazione senza scopo di lucro che ha optato per il regime previsto dalla legge 391/1991 per propria organizzazione interna emette sempre fattura per la cessione dei libri dei quali è editore.
Si chiede se il registro Iva delle fatture emesse possa ritenersi sostitutivo del registro degli editori da tenersi secondo le modalità di cui all’articolo 39 del decreto Iva, Dpr 633/1972.

La risposta è negativa. Oltre ai registri Iva, gli editori devono istituire il «Registro delle tirature» nel quale devono annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione, distintamente per giorno e titolo:
• il numero delle copie consegnate o spedite o
• alternativamente, il numero delle copie consegnate in abbonamento o;
• alternativamente, il numero delle copie cedute senza applicazione dell’Iva nel caso di esportazioni;
• il prezzo di vendita al pubblico di ciascuna copia, comprensivo di Iva;
• l’importo dei corrispettivi e
• l’ammontare della imposta relativa.
Come si può rilevare, la finalità di tale registro è quella di rilevare il numero delle copie vendute e non anche dell'ammontare dell'imposta. Ne consegue che non può essere sostituito dal registro delle fatture emesse.

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