Il soggetto che lavora in Kuwait da dicembre 2018 è fiscalmente residente all’estero dal 2019
Nel caso del lettore, ricorrono tutti i presupposti formali e fattuali perché possa considerarsi fiscalmente residente all'estero, nello specifico in Kuwait. Questo Paese, peraltro, ai fini dell'articolo 2-bis del Tuir, Dpr 917/1986, non essendo considerato a fiscalità privilegiata, non comporta a carico del contribuente interessato neppure la procedura dell’inversione dell’onere della prova al fine di dimostrare l’effettività del domicilio fiscale estero. Tuttavia, si evidenzia che l’assunzione di questa nuova soggettività fiscale varrà a decorrere dal periodo d'imposta 2019, in quanto il trasferimento all’estero è avvenuto nell'ultimo mese del 2018. Resta fermo l’obbligo degli adempimenti dichiarativi ed impositivi in Italia per i redditi qui prodotti.
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