Imposte

Superbonus limitato per chi non ha redditi imponibili

Secondo la circolare 24/E, l’assenza di introiti escluderebbe il 110%, che però non è in dubbio per gli incapienza

di Michele Brusaterra

(aggiornato il 14 settembre)

Niente superbonus del 110% alle persone fisiche che non possiedono redditi imponibili? È quanto pare emergere dal punto 1.2 della circolare 24/E dell’8 agosto scorso, nella parte in cui si analizza l’ambito soggettivo di applicazione della nuova detrazione.

La presa di posizione lascia alquanto perplessi - e va probabilmente ridimensionata nella sua portata - non solo e non tanto perché la norma nulla dice in merito ai soggetti esclusi; ma perché nella stessa circolare, poche righe prima, l’Agenzia afferma, sostanzialmente, che la detrazione del 110% spetta anche a coloro che possiedono redditi assoggettati a tassazione separata o a imposizione sostitutiva, i quali dovranno però sfruttare il superbonus solo attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito (visto che, naturalmente, non avranno imposta da abbattere). È il caso, ad esempio, dei contribuenti in regime forfettario o di chi possiede solo immobili affittati in cedolare secca.

L’Agenzia pare chiudere la porta ai soggetti che - come letteralmente recita la circolare 24/E - «non possiedono redditi imponibili i quali (...), inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito». Peccato che, come già evidenziato, per i soggetti che hanno redditi tassati non in modo ordinario, l’Agenzia prenda una posizione diametralmente opposta, concedendo l’accesso alla detrazione proprio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Verrebbero quindi escluse dal bonus, senza un motivo comprensibile, tutte quelle persone che nel 2020 e nel 2021 si troveranno senza redditi imponibili perché, per esempio, hanno perso il lavoro (ma non è detto che non abbiano il denaro per affrontare le spese su fabbricati posseduti o detenuti) o perché, essendo soci di società di capitali, non sempre ricevono dividendi.

L’effetto sarebbe paradossale. Un condomino senza redditi nell’anno in cui vengono sostenute le spese, perderebbe tutta la detrazione del 110%; un altro condomino, che avesse reddito nel 2020 0 2021 e poi risultasse senza redditi in uno qualsiasi degli anni successivi, perderebbe la detrazione solo in quelle annualità.

In realtà, dopo aver escluso apparentemente tutti coloro che non hanno redditi imponibili, l’Agenzia cita un caso di nicchia: «Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato».

L’affermazione dell’Agenzia va probabilmente contestualizzata e letta come riferita al solo caso specifico esemplificato.

Sarebbe l’unico modo di conciliare questa affermazione con quanto si legge sempre nella circolare 24/E con riferimento ai soggetti con redditi tassati in forme diverse da quella ordinaria. Ossia che: «Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 (del Dl 24/2020, nda) prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione».


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