Controlli e liti

Controlli sul 110%: cinque anni per notificare gli accertamenti e otto per i crediti d’imposta

Il Mef in risposta a un question time in commissione precisa i termini a disposizione del Fisco per i controlli in caso di agevolazioni non spettanti

di Alessandro Borgoglio

Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110%, in assenza dei presupposti, il fisco ha cinque anni di tempo per notificare l’accertamento, mentre se i crediti d’imposta relativi alle detrazioni (non solo del 110%, ma anche del 65% e del 50%) sono stati utilizzati in modo irregolare, allora le Entrate hanno otto anni di tempo per procedere al recupero a tassazione. Tali conclusioni sono state confermate dalla risposta del Mef al questione time 5-04585 in commissione Finanze alla Camera.

Le regole
L’articolo 119 del Dl 34/2020 detta la disciplina del superbonus al 110%, stabilendo tutti i presupposti soggettivi e oggetti per fruire della detrazione. Il successivo articolo 121, poi, consente di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente non soltanto alla detrazione del 110%, ma anche ad altre, dettagliatamente indicate al comma 2, tra cui quella del 65% per gli interventi relativi al vecchio ecobonus di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 e quella del 50% per alcune spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir.

Problemi con la cessione
Che cosa succede se la detrazione del 110%, già usufruita e per la quale è stata effettuata la cessione del corrispondente credito a terzi (come il fornitore o una banca) non spettava, perché, a seguito di controllo, è risultato che mancavano taluni presupposti?

Per rispondere occorre considerare il comma 6 dell’articolo 121, per cui, ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese ed eventualmente esercitato l’opzione, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973, ovvero gli ordinari poteri d’indagine e di accertamento - persino quello bancario previsto dall’articolo 32 - che il Fisco utilizza per verificare le posizioni fiscali dei contribuenti.

Mancata sussistenza
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta - prosegue il comma 6 - l’agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, ovvero coloro che hanno sostenuto le spese e/o hanno eventualmente optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura (cioè i beneficiari della detrazione), ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Per la notifica dell’accertamento - ricorda la risposta al question time - si applicano i termini decadenziali di cui all’articolo 43 del Dpr 600/1973 e, quindi, tale notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.

Se verrà però effettuato il controllo formale (solo documentale) ex articolo 36-ter, come probabilmente accadrà nella maggior parte dei casi, in realtà la norma prevede che questo controllo deve essere eseguito entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L’utilizzo irregolare
I cessionari che hanno utilizzato i crediti d’imposta, non soltanto del 110%, ma anche tutti gli altri indicati dal comma 2 dell’articolo 121, rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (fatta salva sempre l’ipotesi di concorso nella violazione già sopra indicata).

Per recuperare questi crediti d’imposta indebitamente utilizzati, però, l’agenzia delle Entrate non utilizza l’ordinario avviso di accertamento, ma uno strumento specificamente disciplinato dall’articolo 27, commi da 16 a 20, del Dl 185/2008: l’atto di recupero del credito d’imposta; per questo atto, il citato comma 16 stabilisce che la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, conclusione confermata anche dalla risposta al question time.


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