Interessi, il nuovo Rol allarga la deduzione
In molti casi i costi non deducibili ampliano lo sgravio degli oneri
Per le società di capitali che presentano un’eccedenza di Rol “contabile” non utilizzato al 31 dicembre 2018 sarà possibile eseguire un riporto in avanti nei successivi periodi d’imposta, per ottenere un ammontare più ampio di deducibilità di interessi passivi? La domanda incide immediatamente sulla dichiarazione dei redditi 2020; ma riguarda anche quella del 2021 (periodo d’imposta 2020) che, a seguito dell’emergenza coronavirus, presenterà frequenti perdite d’esercizio e quindi Rol “fiscali” di scarsa entità, a fronte di interessi passivi probabilmente crescenti.
Le regole che disciplinano questa possibilità sono contenute nell’articolo 13, comma 4, del Dlgs 142/2018 e comportano una scelta che influenza anche le modalità compilative dello stesso modello Redditi Sc 2020. L’applicazione della disciplina transitoria ha generato, peraltro, diversi dubbi che sono stati chiariti ufficialmente solo in parte.
I prestiti ante 17 giugno 2016
Per rispondere alla domanda iniziale è necessario eseguire una prima verifica circa l’esistenza nell’esercizio 2019 di interessi passivi che scaturiscono da prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016: prestiti la cui durata o il cui importo non sia stato modificato successivamente.
Quanto al significato concreto del termine “prestiti”, una risposta (non del tutto esaustiva) è pervenuta tramite un’interrogazione parlamentare del 30 gennaio 2019 (n. 3-00502), nella quale il sottosegretario all’Economia affermò che per “prestiti” si dovevano intendere «rapporti di finanziamento a scadenza definita». Una definizione che pare escludere dal computo gli interessi passivi derivanti da semplici linee di credito accordate sì entro il 17 giugno 2016, ma per le quali non sia prevista una scadenza definita per il rientro del capitale.
Le diverse ipotesi nel 2019
Chiarito il significato di “prestiti”, occorre verificare la formazione degli interessi passivi sostenuti nel 2019. Se non sono presenti quelli risalenti a prestiti ante 17 giugno 2016, allora la risposta è semplice: il Rol contabile eccedente al 2018 sarà inutilizzabile nel 2019 (e così anche negli anni seguenti).
Se invece tali interessi sono presenti, e inoltre nel 2019 è presente anche un certo ammontare di Rol prodotto (con le nuove regole) nello stesso anno, diventa possibile sommare i due Rol (quello fiscale 2019 e quello contabile 2018), stabilendo tra i due dati la priorità con cui la società vuole agire: utilizzare prima (per quale importo) il Rol fiscale 2019 e in seguito il Rol contabile eccedente 2018, o il contrario.
Resta fermo che il Rol contabile eccedente 2018 è utilizzabile solo per dedurre interessi passivi ante 17 giugno 2016 e fino a loro capienza. Questa scelta va manifestata nella compilazione del modello dichiarativo: gli interessi passivi ante 17 giugno 2016 che si vorrà dedurre utilizzando l’eccedenza di Rol contabile 2018 vanno indicati in un particolare rigo (RF 122), separandoli dagli interessi passivi (ante 17 giugno 2016 o no) che invece potranno essere confrontati solo con il Rol fiscale 2019, da indicare al rigo RF 118.
I criteri di convenienza
Posto che una società detenga sia interessi passivi ante 17 giugno 2016 che eccedenza di Rol contabile 2018, in base a quali elementi di convenienza sceglierà di utilizzare le due diverse fattispecie di Rol? Un primo aspetto che può orientare la scelta è riflettere sul fatto che, mentre il Rol contabile eccedente 2018 può essere riportato a nuovo senza limiti di tempo (chiarimento emerso sempre nell’interrogazione parlamentare del 30 gennaio 2019), il Rol fiscale del 2019 è soggetto alla prescrizione quinquennale, quindi sarà utilizzabile solo fino al 2024. Ciò indurrebbe a privilegiare questo dato da utilizzare fino a capienza e solo de residuo il Rol contabile 2018.
Ma c’è un altro elemento, che potrebbe ribaltare il ragionamento: la scadenza degli interessi passivi derivanti da prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016. Se tali prestiti, ad esempio, terminassero nel 2020, con restituzione integrale del capitale, sarebbe opportuno utilizzare prima il Rol contabile 2018, considerando che dopo il 2020 l’assenza di interessi passivi ante 17 giugno 2016 renderà impossibile accedere a questo ammontare per ottenere la deduzione fiscale degli oneri finanziari. Mentre il Rol fiscale creato nel 2019 può essere lasciato “in stand by” e utilizzato solo de residuo, tenendo presente che fino al 2024 potrà essere riportato a nuovo.