Modello Redditi 2020: ecco quando il nuovo calcolo del Rol aumenta gli interessi deducibili
Costi relativi alle auto e alla telefonia alzano il valore soglia. Effetto negativo per le plusvalenze rateizzate
Sono molte le novità che riguardano la costruzione del tetto-soglia di deducibilità degli interessi passivi, e diverse di queste possono avere un effetto positivo per i contribuenti.
Il dato relativo al Rol va indicato nel rigo RF 119.
Quest’anno, però, il Rol va calcolato come differenza tra la classe A e la classe B del conto economico (quest’ultima nettizzata di ammortamenti e canoni di leasing), ma assumendo ciascun singolo dato in base al valore fiscalmente rilevante. Fino allo scorso anno, invece, si assumeva il valore civilisticamente rilevante.
La differenza è notevole e porterà a un risultato molto diverso e tendenzialmente favorevole per il contribuente: sono certamente più frequenti le variazioni in aumento di costi non deducibili rispetto a quelle in diminuzione di proventi non tassabili.
Basti pensare alla disciplina dei costi relativi alle autovetture aziendali o ai consumi telefonici per farci una idea di componenti negativi che, per la parte non deducibile, verranno esclusi dal Rol: tale esclusione incrementa il risultato-soglia per la deducibilità di interessi passivi. Ovviamente ci saranno anche casi meno positivi, come quello di una plusvalenza rateizzata che non concorre più alla formazione del Rol per intero, bensì per la parte tassabile nel periodo d’imposta.
Nella costruzione del dato da inserire al rigo RF 119 occorre considerare anche la norma transitoria di cui all’articolo 13, comma 3 del Dlgs 142/18. Con questa disposizione si evita che nel passaggio dal Rol “contabile” 2018 al Rol “fiscale” 2019 si abbiano duplicazioni o sottrazioni nel tetto soglia di deducibilità.
Pensiamo al caso di una plusvalenza realizzata nel 2018 e imputata per intero al conto economico 2018, mentre dal punto di vista fiscale si è proceduto alla rateizzazione in cinque periodi d’imposta: tale plusvalenza ha concorso a formare il Rol contabile nel 2018 in quanto iscritta alla voce A 5 del conto economico, e concorre alla formazione dell’imponibile anche nel 2019 per un quinto del suo importo. Senza la norma transitoria quella operazione avrebbe creato Rol sia nel 2018 per il dato contabile, sia nel 2019 in quanto vi è il concorso alla formazione del reddito. Nella formazione del Rol 2019 , come del resto ricordano le istruzioni al modello Redditi SC 2020, in questo caso va sottratto l’importo del quinto della plusvalenza che concorre a formare l’imponibile.
I limiti all’utilizzo dell’eccedenza
La seconda importante novità consiste nel fatto che se il 30% del Rol fosse superiore rispetto all’entità di interessi passivi, la parte eccedente viene sì riportata a nuovo ma con utilizzo limitato al quinto esercizio successivo. Questa novità trova la sua collocazione nel modello Redditi al rigo RF 119 ove sono indicati i riporti di Rol fino al quinto esercizio precedente. Tuttavia occorre ricordare che questo aspetto si applica dal 2019 in poi, mentre l’utilizzo dell’eccedenza di Rol contabile 2018 è disciplinato da altra norma ( ed altro rigo del modello, cioè il rigo RF 122). Quindi nel modello Redditi 2020 non si potrà compilare alcuno dei dati di Rol fiscale eccedente risalendo al quinto periodo d’imposta precedente e la previsione inserita nel rigo 119 servirà solo nei prossimi anni, tant’è che le colonne relative agli anni 2018/2014 sono evidenziate ma non compilabili.
È però compilabile la colonna del Rol fiscale eccedente relativo al precedente esercizio. Questo inserimento si spiega ricordando che il modello Redditi 2020 sarà compilato anche per i periodo d’imposta compresi nell’anno solare 2020 ma non presenti al 31 dicembre di detto anno. Dovendo dichiarare la frazione di esercizio 2020 con questo modello si potrà presentare l’ipotesi di un Rol fiscale 2019 eccedente e riportato a nuovo nel 2020, utilizzabile per dedurre gli interessi passivi della frazione di esercizio 2020 che eccedono il Rol di detta frazione: in tal caso la colonna esercizio precedente è giustamente prevista nel modello e perfettamente compilabile.
Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni
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