Costi accessori dei prestiti: non sempre rientrano nel calcolo di deducibilità degli oneri
Vanno individuati con cura gli oneri finanziari da indicare nel rigo RF 118 del modello Redditi 2020
Quali interessi passivi vanno considerati ai fini del calcolo di deducibilità di cui all’articolo 96 del Tuir? E quali interessi passivi vanno esposti nel prospetto inserito al rigo RF 118 del modello Redditi SC? Queste domande diventano rilevanti perché, nella formazione del bilancio, alcuni componenti negativi che per loro natura non sarebbero qualificabili «oneri finanziari» sono invece classificati come tali nel conto economico. Allora occorre capire se vanno trattati in modo simile ai “ classici” oneri finanziari addebitati dall’istituto di credito.
Il tema è affrontato dall’articolo 96, comma 3 del Tuir, secondo il quale la disciplina del limite del Rol si applica agli oneri finanziari che sono qualificati come tali nel bilancio, se questa qualificazione è confermata dalle disposizioni in merito alla derivazione rafforzata, prima su tutte l’articolo 13 bis del Dl 244/2016 e il correlato Dm 3 agosto 2017.
Imprese che non applicano la derivazione rafforzata
Pensiamo al classico esempio degli oneri di transazione relativi alla stipula di mutuo (perizia del tecnico sull’immobile, spese di istruttoria eccetera): in base al documento Oic 19 (paragrafi 45 e 70), vanno qualificati quali oneri finanziari e classificati nella area C del conto economico.
Una prima interpretazione del citato passaggio dell’articolo 96 comma 3 del Tuir porterebbe a concludere che la qualificazione in bilancio rileva anche ai fini fiscali.
In realtà, la lettura che è stata data a questo passaggio normativo dall’agenzia delle Entrate è diversa, nel senso che la qualificazione in bilancio di componenti negativi, quali gli oneri finanziari, rileva solo per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, mentre per le altre quei componenti negativi (pur inseriti in bilancio quali oneri finanziari) non rilevano ai fini del calcolo del Rol. In pratica, tali componenti negativi vanno considerati - ai fini del calcolo di deducibilità - come normali costi per servizi.
Questa lettura emerge da una risposta data a Telefisco in cui l’Agenzia ha analizzato il caso di una microimpresa che in modo facoltativo ha applicato il criterio del costo ammortizzato per qualificare, quali oneri finanziari, i costi di transazione relativi a mutui passivi: ebbene in tale risposta si è chiarito che non applicandosi la rilevanza fiscale delle derivazione rafforzata quei costi non vanno considerati ai fini dell’articolo 96 del Tuir.
La risposta non esamina il caso di non applicazione del criterio del costo ammortizzato, il che si ha quando, semplicemente, la qualificazione di prestazioni di servizio quali oneri finanziari avviene in base alle regole dettate dal documento Oic 19. In ogni caso, sembra di poter dire che anche in questo caso i costi sostenuti da micro imprese non vanno considerati oneri finanziari da sottoporre al vaglio del 30% del Rol. Pertanto non vanno inclusi nel rigo RF 118 del modello Redditi SC.
Imprese che redigono il bilancio abbreviato
Ma vi è una seconda casistica da analizzare, e cioè il caso della società che redige il bilancio in forma abbreviata, quindi che applica la derivazione rafforzata e, in modo facoltativo, può applicare anche il criterio del costo ammortizzato.
Ipotizziamo lo stesso caso sopra citato (conversione degli oneri di transazione in oneri finanziari), per valutare se tali componenti negativi assumono rilevanza ai fini dell’articolo 96 del Tuir e, quindi, ai fini dell’inserimento o meno nel rigo RF 118 del Tuir.
Sul punto, recentemente, si è pronunciata con una norma di Comportamento dell’Aidc (norma 207) affermando che i costi di transazione contabilizzati quali interessi passivi non vanno sottoposti al vaglio del 30% del Rol poiché sono deducibili come normali componenti negativi “non finanziari”.
La motivazione a supporto di tale tesi sarebbe che, non essendoci attualizzazione di costi, non saremmo di fronte a una riqualificazione con rilevanza fiscale. È possibile , però, sostenere anche una tesi diversa e cioè per le società che applicano la derivazione rafforzata la qualificazione di costi quali oneri finanziari rientra, a pieno titolo, nell’accezione di derivazione rafforzata , e da qui la conseguente rilevanza ai fini dell’articolo 96 del Tuir e l’immissione nel rigo RF 118.