Le vicende di questo periodo si riflettono sui bilanci 2019 innanzitutto per quanto riguarda l’informativa, ma impongono alcune considerazioni con riferimento alla data di fissazione dell’assemblea di approvazione e alla data che di chiusura dell’esercizio.
Innanzitutto, gli effetti economici del coronavirus sui bilanci impongono l’informazione nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che riguarda tutte le imprese, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, con esclusione delle micro imprese (articolo 2427, n. 22-quater, del Codice civile).
Il principio contabile Oic 29 precisa che si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate: si deve fornire la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
In proposito bisogna distinguere le società che non usufruiscono della possibilità di prorogare l’assemblea di approvazione del bilancio prevista dal decreto legge 18/2020, da quelle che ne usufruiscono.
Per le prime gli amministratori devono predisporre la bozza di bilancio generalmente entro il mese di marzo e, pertanto, le informazioni relative ai fatti in questione sono quelle riconducibili a tale data, fatte salve eventuali successive informazioni che potrebbero rendere necessaria un’integrazione.
Invece, per le società che usufruiscono del maggior termine di 180 giorni, gli amministratori dovranno riportare in nota integrativa le informazioni disponibili sino al mese di giugno.
Allo stato attuale, nessuno può dire quale delle due situazioni sia preferibile, se di preferenza si può parlare.
Fin qui il problema riguarda le società che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2019, mentre è necessaria un’analisi più complessa per quelle con esercizio “a cavallo”: per esempio, una società che chiude l’esercizio il 30 giugno (esercizio 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) o al 30 settembre 2020.
In questi casi, si potrebbe porre il problema dell’eventuale svalutazione (impairment test) delle immobilizzazioni in base a quanto prevedono l’articolo 2426, n. 3, del Codice civile e il principio contabile Oic 9 perché gli eventi in questione “entrano” nell’esercizio: la svalutazione riguarda le perdite “durevoli”, situazione che deve essere verificata.
Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile, l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
Il valore recuperabile di un’attività (o di un gruppo di attività) è il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita: il primo è il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione; in molti casi, il valore recuperabile di un’attività è il valore d’uso.
Nell’Oic 9 la determinazione della svalutazione è modulata in base alle dimensioni dell’impresa: i modelli sono due, quello di riferimento e quello semplificato destinato alle società di minori dimensioni, ma non applicabile al bilancio consolidato.
La differenza tra modello di riferimento e semplificato risiede nel concetto di valore d’uso che, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo dell’immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.
L’approccio semplificato è destinato soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.
Tuttavia, l’Oic 9 chiarisce anche il concetto di valore economico significativo, costituito dal valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte temporale di previsione esplicita, significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.
Infatti, nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residua un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla capacità di ammortamento si somma l’eventuale valore economico che residua al termine del periodo di previsione (generalmente non superiore a cinque anni).
Il valore terminale dell’immobilizzazione può essere determinato mediante perizia o attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell’immobilizzazione di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale e il valore netto contabile è aggiunta al risultato finale netto. Questa previsione, unitamente alla verifica dell’eventuale “durevolezza” della perdita, potrebbe risultare utile per soprassedere momentaneamente a un’eventuale svalutazione e, a maggior ragione, ad analisi riguardanti la continuità aziendale, come illustrato nell’articolo a fianco.
1. L’esempio
La verifica della capacità di ammortamento può essere effettuata utilizzando lo schema riportato negli esempi contenuti nel principio contabile oppure lo schema di conto economico civilistico di cui all'articolo 2425 del codice civile (Risultato del conto economico + ammortamenti = capacità di ammortamento, da confrontare con gli ammortamenti).
Anno 1 capacità di ammortamento – 500 ammortamenti - 300 = risultato netto – 800
Anno 2 capacità di ammortamento 250 ammortamenti - 300 = risultato netto – 50
Anno 3 capacità di ammortamento - 1.500 ammortamenti - 300 = risultato netto - 1.800
Anno 4 capacità di ammortamento 1.500 ammortamenti – 300 = risultato netto 1.200
A nno 5 capacità di ammortamento 1.500 ammortamenti – 300 = risultato netto 1.200
Totali 1.250 - 1.500 - 250
2. La svalutazione
Da una prima analisi l'immobilizzazione dovrebbe essere svalutata. Tuttavia, si può tenere conto del valore terminale dell'immobilizzazione, determinato mediante perizia o attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell'immobilizzazione di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale e il valore netto contabile dell'immobilizzazione è aggiunta al risultato finale netto, nell'esempio negativo di 250. Se tale differenza, per esempio, fosse 450 porterebbe ad un risultato finale positivo di 200, consentendo di non effettuare la svalutazione.
La possibilità di tenere conto del valore terminale pone rimedio al fatto che l'orizzonte temporale di riferimento previsto nel principio contabile è di cinque anni, mentre l'investimento potrebbe generare utilità per un periodo maggiore.

