Iva al 10% per impermealizzare l’area sopra i box
Nel caso di specie i box sono di proprietà dei condomini del condominio A, ma resi pertinenziali alle abitazioni del condominio B. I lavori di impermeabilizzazione sul suolo del condominio A risultano spese detraibili ai fini del 50% sempre che l’area soprastante i box sia pertinenziale del condominio A a prescindere dal fatto che i box invece sono pertinenziali del condominio B. Le spese sono detraibili dai proprietari delle abitazioni del condominio A sulla base della tabella millesimale. Se non tutti i condomini partecipano alle spese, la detrazione compete sempre nel limite massimo dei millesimi di proprietà delle parti comuni ((articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 3 Ddl Bilancio 2018). L’Iva per i lavori di impermeabilizzazione dell’area condominiale di edificio residenziale è pari al 10% (intervento di manutenzione straordinaria su edificio residenziale, articolo 2, comma 11, legge 191/2009).
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