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Iva, esenti le prestazioni delle residenze sanitarie assistite (Rsa)

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di Giorgio Confente

La domanda

Le residenze sanitarie assistite (non convenzionate, non Onlus e non cooperative sociali) sotto la forma giuridica di società di capitali private, devono emettere fattura per le prestazioni rese ai privati in regime di esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10 Del Dpr 600/73?
In caso positivo rientrano, nell’esenzione tutte le prestazioni comprese quelle di vitto, lavanderia eccetera?

La risposta è affermativa. Le prestazioni rese dalle residenze sanitarie assistite (Rsa) rientrano nel regime di esenzione, che si estende anche al vitto e alle prestazioni accessorie, come, ad esempio, il servizio di lavanderia. L’articolo 10, numero 21 del Dpr 633/72 dispone il regime di esenzione per le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, «comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie». Con la risoluzione 69/E/1999 si è chiarito che i servizi resi dalle Rsa sono comprese tra quelle indicate nell’articolo 10, numero 21 del Dpr 633 del 1972, precisando che il regime di esenzione si applica alle prestazioni rese da organismi ricettivi che ospitano soggetti che per loro particolare status sono bisognevoli di protezione, assistenza e cura. La successiva risoluzione 1/E/2002 ha confermato che l’esenzione prevista dal numero 21 dell’articolo 10 ha carattere “oggettivo” per le prestazioni di servizi ivi elencate, non essendo rilevante la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni stesse. Ciò premesso, si può affermare che sono esenti anche le prestazioni rese da una Rsa costituita in forma di società di capitali.

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