Fattura esente dall’acquirente italiano che esegue il trasporto a carico del venditore norvegese
Resa ex works
Considerato che il termine di resa “ex works” implica che il venditore consegna la merce nei suoi locali al compratore, è quest'ultimo a curare il trasporto dalla Norvegia all’Italia. Se tra le parti è stato pattuito che, sul piano economico, il trasporto gravi sulla società norvegese (cedente) allora la società italiana (che esegue il trasporto) emetterà una fattura per il trasporto effettuato fuori campo Iva, a norma dell’articolo 7-ter del decreto Iva, Dpr 633/1972. Diversamente, se le parti hanno convenuto che il trasporto è a carico dell’acquirente, ma materialmente è eseguito dalla società norvegese (il termine di resa non è ex works), la società italiana dovrà provvedere ad autofatturarsi in quanto l’Iva è territorialmente rilevante in Italia. Al riguardo, trattandosi di servizi di trasporto internazionali (articolo 9 Dpr 633/1972), dovrebbe considerarsi quale non imponibile con Iva detraibile (articolo 19, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972.
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