La domanda
Un'impresa nel 2024 ha realizzato lavori di superbonus con sconto in fattura del 70% a favore di committente persona fisica. L’impresa ad oggi ha istruito una pratica per cedere i crediti a favore di un istituto bancario il quale ha chiuso l'istruttoria con esito negativo per la seguente motivazione: i bonifici relativi alle fatture per lavori trainati presentano data posteriore rispetto alla data di chiusura lavori indicata nell’asseverazione. In sostanza , viene contestato che gli interventi "trainati" nel superbonus ex articolo 119 del Dl 34/2020, devono essere effettuati "congiuntamente" agli interventi "trainanti". Mi chiedo se effettivamente la posizione della banca sia fondata giuridicamente e se possa essere opposta la faq dell’agenzia delle Entrate 4.2.6 della circolare 30/E/2020 secondo cui nel caso di lavori eseguiti dal general contractor (come nel caso di specie), l’impresa può produrre una dichiarazione che attesti l’esecuzione dei lavori trainati in concomitanza con i lavori trainanti.
A. C. - Catania
Nel caso descritto, la posizione della banca non appare pienamente fondata dal punto di vista giuridico. Secondo quanto precisato dalla circolare 30/E/2020 dell’agenzia delle Entrate (punto 4.2.6), nell’ipotesi di lavori eseguiti dalla stessa impresa (general contractor), anche se con fatture distinte per gli interventi trainanti e trainati, è sufficiente un’attestazione dell’impresa esecutrice dei lavori che dichiari che le spese per gli interventi trainati sono state sostenute entro il termine ...



