L’agente forfettario non può dedurre i contributi per il riscatto della laurea
L’articolo 1, comma 64 della legge 190/2014 disciplina le modalità di determinazione del reddito dei contribuenti forfettari. Secondo la disposizione citata possono essere considerati in deduzione dal reddito dell’attività i «contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge». Secondo un’interpretazione letterale, con tale espressione, il legislatore ha voluto fare riferimento esclusivamente ai contributi obbligatori in quanto collegati all’attività esercitata. I contributi relativi al riscatto della laurea, oltre ad essere facoltativi, rappresentano un onere personale. Conseguentemente, non possono essere considerati in diretta diminuzione del reddito dell’attività professionale o di impresa.
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