L’igenista che fattura in prevalenza alla Srl dello zio odontoiatra esce dal forfettario
Il caso esposto presenta una causa ostativa all’applicazione del regime forfettario. Infatti, il contribuente forfettario detiene per interposta persona il controllo di una società a responsabilità limitata, che svolge attività riconducibile a quella svolta dal soggetto forfettario (nel quesito non è detto, ma si presume che l’appartenenza di società e contribuente singolo alla stessa sezione dei codici Ateco sia già stata eseguita). A questo punto, non resta che verificare se vi è fatturazione da parte del soggetto forfettario alla società controllata per interposta persona, per verificare se si manifesta la causa ostativa, e tale circostanza appare chiara nel testo del quesito. Da tali elementi emerge che a far data dal 2020 il soggetto dovrà abbandonare il regime forfettario.
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