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L’incapiente può indicare la prima rata della detrazione del 50% nel 730 e poi cedere le altre

Ristrutturazione edilizia

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di Alessandro Borgoglio

La domanda

Nel 2020 ho fatto una ristrutturazione edilizia. Dopo aver inserito nel modello 730 l’importo speso al fine di fruire della detrazione del 50%, mi è stato comunicato dal commercialista che non potrò fruire di detta detrazione per l’anno in corso e per almeno altri tre anni in quanto «soggetto incapiente» a causa di altre detrazioni del 50% ancora in corso. Poiché è scaduto il termine, fissato al 16 aprile 2021, per la cessione del credito a terzi, posso ugualmente inserire la prima rata nel modello 730 e successivamente cedere le altre nove rate ad una banca, per come, peraltro adombrato dalla stessa agenzia delle Entrate al paragrafo 7 della circolare 8 agosto 2020, n. 24/E? In pratica, il termine del 16 aprile 2021 vale solo per le cessioni che si fanno nel 2021 o anche per le eventuali cessioni che potrebbero farsi negli anni successivi? Si ritiene che valga soltanto per le cessioni del primo anno, in quanto, altrimenti, il dettato della circolare sarebbe privo di qualsiasi utilità.
E. D. P. - Palermo

Come indicato nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate 283847/2020, al punto 1.4, l’opzione per la cessione del credito d’imposta «può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile»; inoltre, il successivo punto 4.1 stabilisce che «La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.4, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione». Pertanto, il lettore potrà inserire la prima rata nel modello 730 di quest’anno (anche se di fatto essendo incapiente non potrà beneficiarne) e poi comunicare la cessione del credito corrispondente alle nove rate residue di detrazione entro il 16 marzo 2022.

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