L’incapiente può indicare la prima rata della detrazione del 50% nel 730 e poi cedere le altre
Ristrutturazione edilizia
Come indicato nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate 283847/2020, al punto 1.4, l’opzione per la cessione del credito d’imposta «può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile»; inoltre, il successivo punto 4.1 stabilisce che «La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.4, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione». Pertanto, il lettore potrà inserire la prima rata nel modello 730 di quest’anno (anche se di fatto essendo incapiente non potrà beneficiarne) e poi comunicare la cessione del credito corrispondente alle nove rate residue di detrazione entro il 16 marzo 2022.
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