L’irregolarità è «formale» solo quando non incide sulla base imponibile
Considerato che una irregolarità fiscale può considerarsi “formale” quando non incide sulla determinazione della base imponibile e/o sul pagamento del tributo (in questo senso, anche la circolare 180/E/1998), si ritiene nel caso prospettato che la correzione del riporto, comportando una diminuzione dell’ammontare dell’imponibile recato da una fattura precedentemente emessa e conseguentemente un credito di Iva, non possa qualificarsi una irregolarità formale e, come tale, non suscettibile di sanatoria a norma dell’articolo 9 del decreto legge 119 del 2018.
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