La borsa di studio estera resta soggetta a Irpef
Come evidenziato dalla risoluzione 163/E/2000 e formalizzato dalle istruzioni in appendice al modello Redditi Pf, le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono a fattispecie esclusiva e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Non si ritiene che l’assegno erogato da un istituto universitario straniero a favore di un cittadino italiano possa essere considerato esente da prelievo Irpef in Italia, applicando a tal fine un mero criterio comparativo con quanto prevede la legislazione esonerativa interna in materia di borse di studio post–dottorato e di assegni di ricerca.
Pertanto, le somme percepite all’estero sono da ritenere ordinariamente assoggettabili a Irpef a titolo di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ex articolo 50, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/86).
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