La chance del ricorso per il visto tardivo considerato omesso
La legge (articolo 10, comma 1, lettera a, n. 7, Dl 78/2009, per l'Iva; articolo 1, comma 574, legge 147/2013, per gli altri tributi erariali) punisce le indebite compensazioni allorquando vi è stata «violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità», ossia una violazione «assoluta» (per esempio: il visto non è stato mai apposto; è stato apposto arbitrariamente; è stato apposto da soggetti non abilitati, e simili).
Non ci sembra questa la situazione del lettore. Egli ha sopperito con una dichiarazione integrativa (munita del visto), la quale ha integralmente sostituito quella originaria (che ne era priva). Sebbene il visto sia stato apposto con ritardo, il diritto a compensare i crediti sussisteva al momento della presentazione della dichiarazione originaria, e dunque si tratta di violazione pressoché «formale».
Su questa base tenteremmo un ricorso alla Commissione tributaria contro l’irrogazione della sanzione, palesemente inadeguata alla situazione narrata dal lettore, e sproporzionata rispetto ad un inesistente danno o pericolo per l’Erario.
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