La moglie può dedurre i contributi agricoli versati per il marito dopo il matrimonio
I contributi agricoli unificati in quanto rientranti nella generica previsione di cui alla lettera e, comma 1, articolo 10, del Tuir, Dpr 917/1986 (circolare 137/1997 del ministero delle Finanze), sono deducibili anche se sostenuti a favore del familiare fiscalmente a carico (comma 2) e vanno indicati dal contribuente al rigo RP21 del modello Redditi persone fisiche. Si ritiene corretto quanto anticipato nel quesito di fare valer soltanto i contributi pagati a decorrere dal periodo dell’anno in cui si è stato formalizzato il rapporto coniugale fra il contribuente legittimato alla deduzione (nello specifico, moglie) e il familiare a carico (marito). Sebbene la disponibilità finanziaria per il pagamento dell’onere sia stata prelevata dal conto intestato a quest’ultimo, in un’economia familiare condivisa (concetto peraltro già avallato dall’amministrazione finanziaria) si ritiene comunque conseguibile il beneficio fiscale nei termini appena evidenziati, annotando sul documento di spesa il nominativo del soggetto ad esso interessato.
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