La penalità è tassabile solo se integra o sostituisce il reddito
Gli importi che vengono conseguiti a titolo di penalità o indennità (e definizioni similari) con finalità risarcitorie assumono rilevanza reddituale, in base al comma 2, articolo 6, Tuir, se hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito, attuale e/o futuro, del percettore (cosiddetto lucro cessante). Diversamente, questi importi non sono imponibili se sono finalizzati a reintegrarne il patrimonio o a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (il cosiddetto danno emergente). Queste affermazioni di principio sono state ribadite dalla risoluzione 106/E/2009 (cui si rinvia per i numerosi richiami giurisprudenziali in essa riportati) rispetto a quanto già considerato, in senso analogo, dalla risoluzione ministeriale 8/1856/1982. Se, pertanto, la penale percepita per un'inadempienza riguardante il mancato rispetto del vincolo temporale della durata del contratto, non presenta alcun collegamento funzionale (integrativo o sostitutivo) con alcun reddito, non è assoggettabile a tassazione Irpef.
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