La rata in ritardo ma entro la successiva scadenza fa scattare la sanzione
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna decadenza dal piano di dilazione e, pertanto, non è necessario presentare alcuna istanza di riammissione.
Infatti, per espressa previsione di legge e come più volte chiarito dalla stessa agenzia delle Entrate, la decadenza dalla dilazione non si verifica in caso di tardivo pagamento di una rata successiva alla prima, ove la tardività sia contenuta entro il termine per il versamento della rata successiva o in caso di inadempimenti dovuti a insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10mila euro.
Tuttavia, il predetto ritardo comporterà da parte dell’Ufficio l’iscrizione a ruolo della sanzione di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/97 del 30% commisurata all’importo pagato in ritardo, e dei relativi interessi., a meno che il contribuente non abbia, in sede di tardivo versamento, provveduto a pagare mediante ravvedimento operoso la predetta sanzione ridotta a 1/9.
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