La riserva da rivalutazione immobili creata nel 2008 non è in sospensione d’imposta
Il decreto legge 185/2008 consentiva di rivalutare il valore dei beni senza effetti fiscali non versando quindi l’imposta sostitutiva. Il saldo di rivalutazione iscritto nel patrimonio netto della società ha le caratteristiche di una riserva di utili non in sospensione d’imposta. L’eventuale utilizzo a copertura delle perdite non ha effetti fiscali per la società e i soci. Per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 13 della legge n. 342/2000, richiamato dal comma 23 dell’articolo 15 del decreto legge 185/2008, il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e «la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile». Inoltre, «in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile».
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