La ristrutturazione dnelle parti comuni e private è un unico intervento se c’è un solo appalto
La risposta è affermativa. Se i lavori (cappotto termico, finestre e porte d’ingresso) vengono eseguiti sulla base di un unico contratto di appalto si applicano le regole dell’Ecobonus condomini in presenza di tutti i requisiti di legge. In particolare, la percentuale ordinaria del 65% delle spese detraibili è elevata per i cosiddetti “interventi incisivi” al: 70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio,75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015. In entrambe le ipotesi, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. In caso contrario, si applicano le norme sulla detrazioen del 65%-50% dell’ecobonus ordinario articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 14 decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013).
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