La rivalutazione avviata modificabile solo “al ribasso”
La questione indicata dal lettore è stata oggetto di numerosi contenziosi con l’agenzia delle Entrate, sono molti i casi di contribuenti che dopo aver versato la prima rata dell’imposta sostitutiva ne hanno richiesto il rimborso ottenendo pareri discordanti in sede giudiziaria.
Da ultimo la Corte di cassazione con sentenza del 20 febbraio 2015, n. 3410 con la quale è stata negata la possibilità di modificare la propria scelta e quindi di chiedere il rimborso di quanto versato.
Il lettore deve valutare se risulta conveniente effettuare una ulteriore “rivalutazione al ribasso” entro i nuovi termini previsti dalla legge di stabilità per il 2017, legge 232/2016, (entro il 30 giugno 2017) scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato in occasione della precedente rivalutazione.
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