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La tassazione sulla plusvalenza per i beni posseduti da almeno tre anni si può rateizzare su cinque anni

Società di persone

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di Gianluca Dan

La domanda

Una società di persone ha ceduto la sua unica azienda realizzando una plusvalenza. Poiché gli amministratori intendono mettere in liquidazione la società, a norma dell’articolo 86, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, è possibile tassare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio in cui è stata realizzata e nei quattro successivi che rientrano nel periodo della liquidazione?
R. L. – Livorno

La risposta è affermativa. L’articolo 86, comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, consente di rateare le plusvalenze per i beni, comprese le aziende, detenuti da almeno tre anni. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, a scelta del contribuente. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Qualora la fase di liquidazione si concluda prima del termine prescelto della rateazione si dovranno far concorrere le quote residue alla formazione del reddito imponibile dell’ultimo esercizio.

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