Metodo Lifo per i titoli, rileva la soggettività del cotribuente anche se ha più conti
Il deposito dei medesimi titoli partecipativi presso diversificati dossier, contestualmente intrattenuti dal contribuente, non costituisce un discrimine utile a derogare al criterio di valutazione del loro costo all’atto della vendita previsto dal comma 1-bis, articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986, in base al quale si considerano cedute per prime le partecipazioni (come pure strumenti finanziari, contratti, certificati e diritti, nonché valute e i metalli preziosi) acquisiti in data più recente. In questo specifico contesto assume, infatti, rilevanza esclusivamente la soggettività del contribuente, ancorché intestatario di più conti correnti, che pone in essere l’operazione di vendita.
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