Nessuna sanzione se la maggiore rendita catastale non è stata comunicata
Ai sensi dell’articolo 74, comma 3, legge 342/2000, con riferimento agli atti modificativi di rendite catastali adottati entro il 31 dicembre 1999, non notificati, i Comuni devono limitarsi a liquidare la differenza d’imposta dovuta, senza sanzioni e si ritiene anche senza interessi. Inoltre, l’atto di liquidazione dell’imposta costituisce altresì atto di notificazione della rendita. Ne consegue che se il contribuente ha ragioni per farlo, può impugnare la rendita contro l’agenzia delle Entrate entro 60 giorni da tale notifica. Se invece la nuova rendita è corretta, allora l’interessato non subirà penalizzazioni di sorta dovendo limitarsi a pagare la sola differenza di imposta.
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