L'esperto rispondeImposte

Non si applica il reverse charge nelle locazioni di fabbricati strumentali

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di Giorgio Confente

La domanda

È ammissibile il reverse charge per il pagamento del canone di locazione tra medici? Il mio cliente medico ha ricevuto una fattura emessa ai sensi dell’art. 17 Dpr 633/72. In particolare, un medico fa pagare al mio cliente anch’esso medico il canone di locazione per l’attività professionale svolta presso il fabbricato del locatore-medico.
Secondo l’esperto, nelle locazioni di fabbricati strumentali, è ammissibile la procedura dell’inversione contabile? Oppure, bisogna emettere fattura con l’Iva esposta? Aggiungo che nella descrizione della fattura è indicato sempre «canone di locazione mese...», non specifica altro la descrizione del documento fiscale. Nel caso in cui non operasse l’inversione contabile, come deve comportarsi il medico-locatore ai fini fiscali emettere delle note di variazioni o sostituire le fatture?
W.A.

La risposta è negativa: il “reverse charge” non trova applicazione nell’ambito delle locazioni di fabbricati strumentali. Le ipotesi di “reverse charge” interno sono solo quelle tassativamente individuate negli articoli 17 e 74 del Dpr 633 del 1972. Ciò premesso, il medico locatore se intende regolarizzare la situazione è tenuto ad emettere delle note di credito per stornare le fatture errate e riemettere delle note di credito con Iva esposta in fattura, utilizzando la procedura del ravvedimento operoso. La sanzione di riferimento è quella prevista dall'articolo 6, comma 9 bis 2, per errata applicazione del “reverse charge” che va da un minimo di 250 euro a un massimo di 10mila euro. Ai fini del ravvedimento operoso si considera la sanzione minima di 250 euro, ridotta nella misura prevista dall’articolo 13 del Dpr 633/72. Per la quantificazione del numero di violazioni su cui parametrare le sanzioni previste in tema di errata applicazione del reverse charge si rinvia ai chiarimenti impartiti dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017.

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