L'esperto rispondeControlli e liti

Omessa dichiarazione, l’Iva è indetraibile se mancano le liquidazioni periodiche

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di Rosanna Acierno

La domanda

Una società a responsabilità limitata, per l’anno 2013 (ultimo anno di attività) ha tenuto regolarmente le scritture contabili con versamenti Iva periodici e contributi Inps mensilmente per gli operai in forza. A fine anno non ha trasmesso la dichiarazione dei redditi e nemmeno il bilancio finale. L’agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, ha calcolato il reddito induttivamente senza tener conto dei costi per materiale acquistato e le spese sostenute per i dipendenti in forza (paghe e contributi). È giusto il comportamento dell’ufficio?
Si può ricorrere chiedendo il riconoscimento di tutti i costi sostenuti visto che le scritture contabili sono state regolarmente tenute? Eventualmente, è possibile sanare l’accertamento con “la pace fiscale”?
G.L. – Avellino

Premesso che è legittimo l’accertamento induttivo extracontabile da parte dell’ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1020/2016, ha avuto modo di statuire che, in sede di accertamento induttivo a seguito di omessa dichiarazione, è indetraibile l’Iva assolta sugli acquisti, soltanto però se il contribuente non produce le liquidazioni periodiche. Detto questo, qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge 119/2018) e non siano ancora decorsi i termini per il ricorso (60 giorni o 150 giorni dalla notifica in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione), il contribuente potrà definirlo in base a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legge 119/2018, rinunciando ad opporsi in giudizio, mediante il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi entro il 23 novembre 2018.

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