Omessa dichiarazione, l’Iva è indetraibile se mancano le liquidazioni periodiche
Premesso che è legittimo l’accertamento induttivo extracontabile da parte dell’ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1020/2016, ha avuto modo di statuire che, in sede di accertamento induttivo a seguito di omessa dichiarazione, è indetraibile l’Iva assolta sugli acquisti, soltanto però se il contribuente non produce le liquidazioni periodiche. Detto questo, qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge 119/2018) e non siano ancora decorsi i termini per il ricorso (60 giorni o 150 giorni dalla notifica in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione), il contribuente potrà definirlo in base a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legge 119/2018, rinunciando ad opporsi in giudizio, mediante il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi entro il 23 novembre 2018.
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