L'esperto rispondeAdempimenti

Per avere il credito d’imposta le tasse estere vanno pagate a titolo definitivo

immagine non disponibile

di Michela Magnani

La domanda

Un cittadino italiano nell’anno 2017 ha lavorato come dipendente in Olanda. Non ha effettuato l’iscrizione all’Aire. Riceverà da parte dell’amministrazione finanziaria olandese un modello simile alla certificazione unica italiana che riepilogherà i redditi percepiti e le ritenute subite. Dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. È obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi in Olanda per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir?

Per beneficiare del credito d’imposta in Italia occorre che le imposte possano considerarsi «pagate a titolo definitivo» nel periodo d’imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero. Quindi occorre che il lettore verifichi con l’amministrazione fiscale olandese se le ritenute da lui subite e certificate con il documento in suo possesso siano o meno definitive. A tale proposito si segnala per completezza che, come precisato dalla circolare 9 del 2015, ai fini del riconoscimento del credito in fase di eventuale accertamento occorre che il contribuente conservi i seguenti documenti:
• un prospetto recante l'indicazione, separatamente Stato per Stato, dell'ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del Tuir;
• la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
• la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
• l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
• l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.

Invia un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©