Per lo sconto fiscale sugli infissi basta una dichiarazione sostitutiva
La procedura seguita, anche sotto il profilo urbanistico, è corretta a meno che il regolamento urbanistico del comune richieda una Cila (comunicazione inzio lavori asseverata). Se non è richiesta, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. Tale dichiarazione non deve essere inviata, ma conservata ed essere esibita su richiesta dell'amministrazione finanziaria (quindi, può essere fatta anche dopo l'ultimazione dei lavori in caso di dimenticanza). La sostituzione dei serramenti è, infatti, intervento di manutenzione straordinaria che, come tale, fruisce della detrazione del 50% o del 65% (sino al 2017, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it. Dal primo gennaio 2018 in ogni caso per gli infissi la detrazione si applica in misura pari al 50%).
Per fruire della detrazione del 65%, occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e inviare, in via telematica, entro 90 giorni dalla fine lavori all'Enea la scheda informativa dei lavori eseguiti La scheda informativa relativa agli interventi realizzati deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
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